Art. 1.

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti di responsabili pubblici, politici e amministrativi, con riferimento ad episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento ai partiti, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione nell'esercizio del suo mandato accerta in particolare:

          a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici nonché gli episodi di corruzione e di concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;

          b) in quale misura gli episodi criminosi di cui alla lettera a) abbiano prodotto un arricchimento di persone fisiche, giuridiche o gruppi di persone, ovvero siano stati posti in essere per sostenere i costi della politica;

          c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere tali illeciti prima dell'anno 1992;

          d) se gli accertamenti da parte della magistratura abbiano interessato in maniera uniforme il territorio nazionale o se si siano concentrati solo in alcune aree geografiche;

          e) l'eventuale permanere, nonostante l'azione di repressione da parte della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui al presente comma.

      3. La Commissione formula proposte per evitare che i fenomeni di cui al comma 1 possano ripetersi.

 

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Art. 2.

      1. La Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque entro sei mesi dalla sua costituzione.